La diversificazione colturale prevista dalla Pac, comporta due casi:
- se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 10 ettari e fino a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno due colture diverse sui seminativi. La coltura principale non supera il 75% di detti seminativi;
- se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno tre colture diverse sui seminativi. La coltura principale non occupa più del 75%; le due colture principali non devono superare il 95% della superfice a seminativo
Nei due casi si fa riferimento sempre alla coltura principale: ma come si individua?
Ai fini della diversificazione la normativa precisa che “il periodo di osservazione delle colture diversificanti è compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno,
Quindi solamente le colture che sono in campo in questo periodo sono prese in considerazione ai fini della diversificazione.
Esempi pratici
Nell’ambito di più colture presenti nel periodo 9 aprile-30 giugno, la coltura diversificante è quella con il periodo di coltivazione più lungo.
Esempi:
- se il loietto viene sfalciato il 30 aprile e il mais viene seminato il 15 maggio, la coltura principale è il mais perché è presente 45 giorni mentre il loietto rimane 21 giorni
- se il loietto viene sfalciato il 15 maggio e il mais seminato il 1° giugno, la coltura principale o diversificante è il loietto perché è presente 36 giorni mentre il mais solo 30 giorni, sempre facendo riferimento al periodo 9 aprile-30 giugno.
